Onorevoli Colleghi! - Fin dalla loro istituzione all'inizio del XX secolo le università popolari hanno focalizzato la loro attività sull'aggiornamento e la formazione continua dei cittadini anticipando in questo le scuole di formazione professionale poi istituite dallo Stato. Sono quindi nei caratteri fondanti le università popolari gli aspetti dell'educazione dei cittadini, in particolare delle classi sociali «a maggiore rischio culturale», quali gli anziani, i lavoratori, le donne; gli aspetti dell'aggiornamento culturale per compensare il rischio di analfabetismi culturali di ritorno; gli aspetti della promozione della coscienza che cultura è fondamento della libertà individuale e della solidarietà sociale.
      Nel contesto italiano, che vede sempre più presente il volontariato quale fattore di sviluppo della società civile, il volontariato specificamente culturale trova nelle università popolari strutture da tempo consolidate in grado di gestire la richiesta di cultura di ampie fasce della popolazione civile, in particolare di quella anziana: quanto d'altronde l'esperienza quasi centennale ha loro insegnato. Proprio questo sviluppo delle università popolari - le cifre statistiche lo testimoniano ampiamente - richiede da parte delle istituzioni una presa di coscienza che sia in grado di incentivarle e di confermarle nella loro attività: in particolare lo Stato, riconoscendone l'esistenza in base a precisi requisiti, può istituzionalmente creare le condizioni per il loro sviluppo e radicamento sociale.
      La presente proposta di legge quindi intende sostenere le attività delle università

 

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popolari innanzitutto attraverso il loro riconoscimento istituzionale da parte delle regioni (albo regionale), sulla base di precise condizioni che tengano conto dei princìpi fondanti l'identità delle medesime università; in secondo luogo attraverso l'istituzione di un fondo statale che vada a incentivare quanto le singole regioni a loro volta, e sulla base dei relativi ordinamenti, stanziano a favore delle attività formative delle stesse e inoltre prevedendo l'estensione a tali università delle agevolazioni fiscali riconosciute per le organizzazioni del volontariato (legge n. 266 del 1991) e di utilità sociale (decreto legislativo n. 460 del 1997).
 

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